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Legge elettorale: prima di gridare alla truffa - Elezioni

Legge elettorale: prima di gridare alla truffa - Elezioni

Politica · Capire le regole del voto

Legge elettorale: prima di gridare alla truffa, guardiamo come si vota

Preferenze, candidati scelti dai partiti e firme: il confronto tra gli anni ’80, il Rosatellum e la riforma del 2026.

Aggiornato al 15 settembre 2026. Il Senato ha approvato il testo modificato, che torna alla Camera. La riforma non è ancora legge vigente. Fonte: ANSA, voto del Senato.

Si può essere favorevoli o contrari a una legge elettorale. Ma per discuterne seriamente bisogna chiarire chi propone i candidati, chi decide quali vengono eletti e come i voti diventano seggi. Sono tre questioni diverse. Mescolarle permette di fare polemica, ma impedisce di capire.

La mia valutazione è questa: riaprire uno spazio alle preferenze è un passo positivo rispetto alle liste interamente bloccate. Per difendere questo giudizio, però, non serve raccontare che tutti i problemi siano risolti. Il potere dei capilista rimane e l’aumento delle firme per i nuovi partiti merita una discussione distinta.

Tre sistemi, tre modi diversi di scegliere

Quadro generale: confronto sulla Camera dei deputati, salvo le particolarità territoriali.
Aspetto Anni ’80 e voto del 1992 Rosatellum vigente Proposta, settembre 2026
Distribuzione dei seggi Proporzionale. Uninominale e proporzionale. Impianto proporzionale con premio condizionato.
Scelta dentro la lista Preferenze: fino a 3 o 4; una nel 1992. Nessuna nel proporzionale nazionale. Fino a 3, sui candidati successivi al capolista.
Ordine degli eletti Contano le preferenze personali. Nelle liste conta l’ordine deciso dai partiti. Capilista e listini del premio bloccati; preferenze per gli altri.
Premio nazionale esplicito Assente nel periodo considerato. Assente; l’uninominale può amplificare il risultato. Previsto al ricorrere dei requisiti, con soglia del 42%.

Riferimenti del confronto: Corte costituzionale, preferenze prima del referendum; Openpolis, Rosatellum; ANSA, impianto della riforma; Rai News, meccanismo delle preferenze.

Come funzionavano davvero le preferenze

Negli anni ’80, alla Camera si votava una lista e si potevano esprimere fino a tre o quattro preferenze, secondo la dimensione del collegio. Il partito proponeva i candidati; gli elettori potevano modificarne la graduatoria attraverso il voto personale. Corte costituzionale, sentenza 47/1991.

Il referendum del 9 giugno 1991 ridusse le preferenze a una: alle politiche del 1992 si votò con quella regola. Nel 1993 arrivò il Mattarellum, applicato dal 1994, con una prevalenza di collegi uninominali. Perciò parlare genericamente del “sistema degli anni ’90” è impreciso: proprio in quel decennio cambiò tutto. Radio Radicale, il referendum del 1991; Openpolis, passaggio al Mattarellum.

Al Senato il sistema era diverso: candidature nei collegi e recupero proporzionale, con una soglia molto elevata per l’elezione diretta nel collegio. Non c’era la stessa scheda con le preferenze di lista prevista per la Camera. Corte costituzionale, sentenza 32/1993.

Oggi i partiti scelgono già i nomi? Sì, ma distinguiamo

Alla Camera, esclusi gli otto deputati eletti all’estero, il Rosatellum assegna 147 seggi nei collegi uninominali e 245 con il proporzionale. Nel collegio uninominale viene eletto un solo candidato: vince chi prende più voti. Nel plurinominale si eleggono più parlamentari e i seggi sono distribuiti fra le liste. Camera dei deputati, dossier sul sistema elettorale.

Nell’uninominale i partiti o le coalizioni presentano il proprio candidato e l’elettore sceglie fra quelli in competizione. Nel proporzionale i partiti stabiliscono anche l’ordine dei nomi: se una lista conquista due seggi, vengono eletti i primi due secondo le regole di assegnazione. Non si può promuovere il terzo con una preferenza. Inoltre, non è consentito il voto disgiunto fra una lista e un candidato uninominale non collegato. Openpolis, modalità di voto.

Dire che i partiti hanno già un forte controllo sulle candidature è quindi corretto. Dire che oggi l’elettore non sceglie assolutamente nulla sarebbe eccessivo: nell’uninominale decide chi vince, ma non può cambiare il candidato proposto dal proprio schieramento.

La precisazione “nazionale” conta: la circoscrizione Estero ha regole proprie e già prevede preferenze. Non va confusa con il voto nei collegi italiani. Dossier della Camera.

La proposta restituisce una scelta, ma non su tutti i seggi

L’emendamento approvato al Senato il 10 settembre prevede un capolista bloccato e sei candidati successivi, fra i quali esprimere fino a tre preferenze, nel rispetto delle regole di alternanza di genere. Il capolista conserva la priorità: non viene eletto automaticamente in ogni caso, ma non è sottoposto alla competizione delle preferenze. Restano inoltre i listini bloccati collegati al premio. ANSA, emendamento del 10 settembre.

Un esempio, senza tecnicismi

Immaginiamo una lista: Rossi capolista, poi Bianchi e Verdi. La lista ottiene due seggi nel collegio. Trascuriamo, solo per questo esempio, candidature multiple e premio.

Con una lista bloccata: entrano Rossi e Bianchi. L’elettore non può far avanzare Verdi.

Con il modello proposto: entra Rossi; per l’altro seggio conta chi ottiene più preferenze. Verdi può superare Bianchi.

Se il seggio è uno solo: lo prende il capolista. In quel caso le preferenze non cambiano l’eletto.

Questo chiarisce sia il miglioramento sia il limite. Le preferenze introducono una possibilità assente nelle liste bloccate, ma il loro peso concreto dipende dai seggi conquistati e dalle candidature. Quando un capolista viene eletto attraverso il premio, oppure una candidatura multipla libera un posto, può aprirsi ulteriore spazio agli eletti con preferenze. Rai News, capilista e pluricandidature.

“Una via di mezzo” è una descrizione ragionevole della scelta dentro le liste. Non significa metà Parlamento scelto dai cittadini e metà dai partiti. Né dimostra, da sola, che ogni aspetto della legge sia più favorevole alla partecipazione.

Perché le opposizioni parlano di “truffa”?

La contestazione riguarda più questioni. Le opposizioni criticano la permanenza dei capilista bloccati, il premio e le barriere all’ingresso; accusano inoltre la maggioranza di cambiare le regole per convenienza elettorale. Quest’ultima è un’accusa politica sulle intenzioni, non una prova che il risultato delle elezioni sia già deciso. Reuters, dibattito del 15 settembre.

Il premio previsto è di 70 deputati e 35 senatori, soggetto ai limiti del testo, per la lista o coalizione più votata che raggiunga almeno il 42% in entrambe le Camere. In assenza delle condizioni, niente premio e niente ballottaggio. Il confronto politico riguarda quanta distanza sia accettabile fra percentuale di voti e percentuale di seggi. Lo stesso meccanismo può premiare destra o sinistra. ANSA, premio e condizioni.

Peraltro, neppure l’uninominale garantisce una corrispondenza proporzionale: in un collegio ipotetico, con risultati 40%, 35% e 25%, il primo prende l’unico seggio. Il 60% dei voti resta senza un eletto di quel collegio. È il funzionamento del maggioritario, non una prova automatica di frode.

C’è anche un precedente utile: l’Italicum del 2015 combinava capilista bloccati e preferenze. Nella sentenza 35/2017 la Corte costituzionale non considerò quella combinazione, in sé, illegittima; non bocciò neppure il premio al primo turno subordinato al 40%, mentre censurò altri elementi. Questo non certifica la costituzionalità della proposta del 2026, che va valutata nella sua interezza. Dimostra però che “premio” e “capolista bloccato” non sono sinonimi giuridici di “truffa”. Corte costituzionale, sentenza 35/2017.

Sulle firme: esistevano già, ma l’aumento è reale

L’obbligo di raccogliere firme non nasce con questa riforma. La disciplina ordinaria vigente per le liste non esentate richiede, alla Camera, da 1.500 a 2.000 sottoscrizioni per collegio plurinominale; sono previste esenzioni e riduzioni in determinate circostanze. Camera dei deputati, dossier: disciplina delle sottoscrizioni.

La novità contestata è che, nel testo passato al Senato, il minimo ordinario per le nuove formazioni fuori dal Parlamento sale a 6.000 firme per collegio: quattro volte 1.500. Il valore di 9.000, circolato il 10 settembre, apparteneva a una formulazione precedente. Fanpage, modifica approvata l’11 settembre; Rai News, aggiornamenti fino al 15 settembre.

Proposta: schema delle principali situazioni per le liste in Italia
Situazione della formazione politica Trattamento descritto dalle fonti
Gruppo parlamentare in almeno una Camera entro il 31 dicembre 2025 Esenzione dalla raccolta.
Gruppo o componente alla convocazione dei comizi, senza i requisiti per l’esenzione Minimo ordinario di 1.500 firme per collegio.
Nuova formazione senza tali requisiti parlamentari Minimo ordinario di 6.000 firme per collegio.

Schema divulgativo, non elenco completo delle disposizioni territoriali o delle deroghe. Fonte: Rai News, requisiti ed esenzioni.

Quindi sì: la regola non colpisce un partito perché è di sinistra. Due nuove formazioni nelle stesse condizioni, una di destra e una di sinistra, incontrano lo stesso requisito. Ma questa simmetria non basta a dimostrare che il requisito sia equilibrato: la distinzione decisiva è fra chi è già rappresentato e chi cerca di entrare.

La maggioranza giustifica la stretta con la necessità di verificare un consenso reale ed evitare liste costruite soltanto per aggiungere voti alla coalizione. È una motivazione discutibile nel merito, non assurda in partenza. Resta però da spiegare perché servano proprio quattro volte le firme precedenti. Le argomentazioni della maggioranza riportate da Fanpage.

Dire “le firme c’erano già” è vero. Usarlo per sostenere che non cambia nulla sarebbe sbagliato.

La memoria politica deve valere per tutti

Il Rosatellum fu approvato nel 2017 con il sostegno di PD, Forza Italia, Lega e altre forze. M5S, Sinistra Italiana e Fratelli d’Italia furono fra i contrari. Il controllo dei partiti sulle liste non è dunque una scoperta del 2026, né una responsabilità attribuibile indistintamente a tutta “la sinistra”. Internazionale, approvazione del Rosatellum; Il Fatto Quotidiano, schieramenti alla Camera.

Va ricordato anche il fatto opposto: il 10 settembre 2026 le opposizioni hanno proposto preferenze senza capilista bloccati e il centrodestra ha respinto quella proposta, approvando il proprio compromesso. Non sarebbe corretto descrivere questo voto dicendo semplicemente che “la sinistra non vuole le preferenze”. ANSA, le due proposte sulle preferenze.

Si può contestare la coerenza del PD rispetto al 2017. Si può sostenere che il compromesso del centrodestra introduca un miglioramento concreto. E si può chiedere alla maggioranza di ridurre ulteriormente i posti sottratti alle preferenze. Sono posizioni compatibili.

Il ritorno delle preferenze merita di essere riconosciuto. I limiti della riforma meritano di essere discussi.
BASTA CON IL FANGO A PRESCINDERE! BASTA CON LE FALSITA'
poi la gente non va a votare. date reali spiegazioni ed eventualmente partiamo da questo per migliorare ancora

La mia posizione è favorevole a restituire agli elettori più possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Proprio per questo considero positive le preferenze e considero necessario motivare le restrizioni per chi vuole presentarsi. Chi grida alla “truffa” deve spiegare quali regole contesta; chi difende la riforma deve rispondere anche alle obiezioni fondate. Le etichette non sostituiscono il confronto.

Nota sulle fonti: il sistema vigente e i precedenti storici sono ricostruiti con dossier parlamentari, giurisprudenza e fonti di approfondimento. Le modifiche del settembre 2026 sono descritte secondo le cronache delle votazioni citate. Il testo è ancora in iter: eventuali modifiche successive al 15 settembre richiedono l’aggiornamento di questo articolo. Le valutazioni politiche e gli esempi sono dell’articolo; non sono conclusioni attribuite alle fonti.

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