PIAZZA E LIBERTÀ
La contromanifestazione è un diritto; il veto fisico, l’intimidazione e la violenza contro eventi leciti sono un’altra cosa.
Una democrazia non chiede ai cittadini di approvare ogni comizio, concerto, libro o manifestazione. Garantisce invece che il dissenso possa esprimersi senza trasformarsi nel potere di decidere chi ha il diritto di parlare.
La Costituzione italiana tutela sia la libertà di manifestazione del pensiero sia il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Questi due diritti possono entrare in tensione: un gruppo organizza un evento, un altro lo considera offensivo o pericoloso e decide di contestarlo. Fin qui siamo dentro la democrazia. La linea cambia quando la contestazione mira a impedire materialmente l’evento attraverso minacce, danneggiamenti, aggressioni, blocchi degli accessi o tentativi di superare con la forza i cordoni di sicurezza.
Contestare, boicottare, impedire
Le differenze sono concrete.
Una contestazione esprime dissenso: cartelli, interventi pubblici, volantini, domande critiche, una contromanifestazione autorizzata. Un boicottaggio invita altre persone a non partecipare o a non acquistare, senza costringerle. Un’azione di impedimento cerca invece di rendere impossibile la scelta altrui.
Il confine non dipende dall’etichetta dell’organizzatore. Una protesta antifascista non diventa automaticamente democratica perché si richiama a un valore costituzionale; una manifestazione conservatrice non diventa automaticamente illecita perché è sgradita alla città che la ospita. Sono le condotte, gli obiettivi e il rispetto delle regole a fare la differenza.
Nel maggio 2026, per esempio, a Bologna si sono svolti un presidio dell’area definita “remigrazionista” e iniziative di protesta contrarie. La cronaca ha riferito tensioni tra alcuni contro-manifestanti e le forze dell’ordine, con il tentativo di muoversi in corteo nonostante il mancato accordo sul percorso. Il caso non dimostra da solo una teoria generale, ma mostra bene il problema: il diritto di opporsi a un messaggio non comprende automaticamente il diritto di raggiungere e bloccare fisicamente chi lo esprime.
“Squadrismo speculare”: metafora o equivalenza?
L’espressione “squadrismo speculare” può colpire perché descrive un paradosso: usare intimidazione di gruppo e veto fisico dichiarando di combattere proprio l’autoritarismo. Ma va usata con cautela. Lo squadrismo storico fu organizzato, armato, sistematico e inserito nella crisi dello Stato liberale. Una sassaiola o un assalto a un gazebo non sono equivalenti a quel fenomeno nel suo complesso.
L’analogia può riguardare un solo metodo: la convinzione che l’avversario sia così illegittimo da non meritare le normali libertà. È una somiglianza importante, ma non autorizza a cancellare tutte le differenze storiche.
La stessa regola per tutti
La prova di coerenza è applicare la stessa regola a ogni parte politica. Se un gruppo neofascista tenta di intimidire una conferenza antifascista, va condannato. Se un collettivo antagonista tenta di impedire un evento di destra legalmente autorizzato, va condannato. Se una folla religiosa blocca uno spettacolo che ritiene blasfemo, va condannata. La libertà non è una concessione riservata alle idee che reputiamo giuste.
Ciò non significa che lo Stato possa usare qualunque forza contro i manifestanti. Anche quando una protesta diventa illecita, l’intervento delle forze dell’ordine deve restare necessario, graduato e proporzionato. Condannare la violenza di piazza e controllare l’uso della forza pubblica non sono posizioni contraddittorie: sono due facce dello Stato di diritto.
L’antifascismo come metodo democratico
L’antifascismo istituzionale ha senso quando difende pluralismo, elezioni, libertà civili e uguaglianza davanti alla legge. Se viene ridotto a una patente che autorizza a stabilire chi possa parlare, tradisce il principio che dovrebbe proteggere.
Una democrazia forte non ha bisogno di lasciare campo libero all’estremismo. Può applicare le leggi contro la ricostituzione del partito fascista, la violenza politica, l’istigazione discriminatoria e le organizzazioni illegali. Ma deve farlo attraverso norme, prove, giudici e responsabilità individuali, non attraverso il diritto autoproclamato di una fazione a usare la piazza come tribunale.
Punto fermo: il diritto di dire “questa idea è pericolosa” non comprende il diritto di impedire con la forza che venga espressa. La democrazia si riconosce soprattutto da come tratta le parole che detesta.
Fonti essenziali
- Costituzione italiana, articolo 17
- Costituzione italiana, articolo 21
- Corte europea dei diritti dell’uomo, Guida all’articolo 11
- RaiNews Emilia-Romagna, cortei e scontri a Bologna, 9 novembre 2024
- la Repubblica, Bologna 9 maggio 2026
Nota editoriale. Questo è un articolo di analisi e opinione fondato sulle fonti indicate. I casi concreti vanno sempre valutati sulla base degli atti disponibili e del contesto completo.
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